La duplicazione dei dati contenuti nel server costituisce condotta tipica del reato di accesso abusivo, atteso che l’intrusione informatica punibile può sostanziarsi sia nella semplice lettura che nella copiatura dei dati contenuti nel sistema; il termine accesso, infatti, deve essere interpretato non tanto come collegamento fisico, ma quanto logico. Pertanto, per accesso deve intendersi non l’accensione dello schermo, ma il superamento della barriera di protezione del sistema che rende possibile il dialogo con il medesimo in modo che l’agente viene a trovarsi nella condizione di conoscere dati, informazioni e programmi. Conoscenza che, ovviamente, può avvenire sia con la lettura che con la copiatura degli stessi.
Cassazione penale , sez. V, 08 luglio 2008 , n. 37322
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