La giurisprudenza della S.C., concorde nel ritenere che la grafia di un soggetto sia per sua natura elemento mutevole nel tempo:
«È noto, infatti, che uno stesso soggetto può variare la propria scrittura non solo col passare degli anni, ma nello stesso lasso di tempo – a seconda che attribuisca allo scritto maggiore o minore significato, o della persona cui è diretto, etc. – e, addirittura in uno stesso scritto. Al metodo calligrafico si è quindi sostituito quello grafonomico, che studia la grafia non solo nel suo aspetto obiettivo, cogliendone anche l’evoluzione, ma in relazione altresì alla specifica scrittura, individuandone difformità e somiglianze e, soprattutto, le caratteristiche distintive, idonee a farne stabilire la provenienza da un determinato soggetto (fattispecie relativa a falsità di un testamento olografo) (Cass. 29 novembre 1990, n. 15852).
Ancora, in Cassazione si è ritenuto che la perizia grafica, è elemento concorrente, solo unitamente ad altri, all’accertamento della falsità o meno di uno scritto, e ciò stante il carattere talvolta opinabile della grafologia:
«In tema di verifica dell’autenticità della scrittura privata, la limitata consistenza probatoria della consulenza grafologica, non suscettiva di conclusioni obiettivamente ed assolutamente certe, esige non solo che il giudice fornisca un’adeguata giustificazione del proprio convincimento in ordine alla condivisibilità delle conclusioni raggiunte dal consulente (giustificazione cui è tenuto con riguardo ad ogni genere di consulenza, le cui conclusioni condivida o disattenda), ma anche che egli valuti l’autenticità della sottoscrizione dell’atto, eventualmente ritenuta dalla consulenza, anche in correlazione a tutti gli elementi concreti sottoposti al suo esame. Per le stesse ragioni, la consulenza grafologica non costituisce un mezzo imprescindibile per la verifica dell’autenticità della sottoscrizione, potendo il giudice evitare di fare ricorso ad essa ove tale accertamento possa essere effettuato sulla base degli elementi acquisiti o mediante l’espletamento di altri mezzi istruttori» (Cass. 28 aprile 2005, n. 8881);
«Nell’accertamento dell’autenticità di un determinato scritto il giudice di merito non deve trascurare nessun elemento in suo possesso, che, con gli altri, consenta di pervenire a quella conclusione o di escluderla. La perizia grafica costituisce solo uno degli elementi da valutare, insieme con gli altri, a tale fine (fattispecie in tema di testamento olografo)» (Cass. n. 15852/1990, cit.).
Giorgio Vanacore
avvocato in Napoli
Add Comment