I) Esame dell’art. 651 c.p.p.
Utile al tema dell’autorità del giudicato penale in rapporto alla responsabilità civile “ex delicto” è innazitutto l’art. 651 c.p.p., che qui di seguito si riporta:
“La sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o
amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato…”.
Sull’autorità del giudicato penale, destinato a far stato nel giudizio civile di danni, perché recante un effettivo e specifico accertamento circa la sussistenza o del fatto o della partecipazione dell’imputato, si legga la recentissima Cass. 20.4.06 n. 9235:
“L’autorità del giudicato – anche penale – copre sia il dedotto che il deducibile – secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte (sent. sez. un. 5244/99; 21069, 11493, 5925/2004, 3074/2001, 6148/2000, 2205/96, 281/96, 1079, 7890/94, 11974, 11528/90, 5748/88, 8656/87, 7047/86, 6991/86, 2034/86, 6018, 442/84, 6853/82, 715/80, di sez. semplici; e, con specifico riferimento al giudicato penale, le sentenze 3006/2001, 6036/97, 1613/86, 2160/84, 2467/80, parimenti di sez. semplici civili, nonché la sentenza 25 marzo 1983, Oldani, di sezione semplice penale) – cioè non soltanto le questioni di fatto e di diritto, investite, esplicitamente, dalla decisione (cd. giudicato esplicito), ma anche le questioni, che – sebbene non investite, esplicitamente, dalla decisione – costituiscano tuttavia presupposto logico essenziale ed indefettibile della decisione stessa (cd. giudicato implicito), restando salva ed impregiudicata soltanto la sopravvenienza di fatti e di situazioni nuove, che si siano verificate dopo la formazione del giudicato o, quantomeno, che non fossero deducibili nel giudizio, in cui il giudicato si è formato (sullo specifico punto, vedi, per tutte, Cass. n. 21069, 11493, 5925/2004, 14414/02, 10279/94, 5748/88, 2034/86, cit.)
Autorevole avallo di tutto quanto detto nell’ulteriore, seguente, giurisprudenza di cui è opportuno dare conto:
-Cass., sez. lav., 18-06-2004, n. 11432: “Ai sensi dell’art. 651 c.p.p., la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel processo civile di risarcimento del danno quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso”…;
– Trib Roma, sent. 7.05.2004 n. 12868: “… la costituzione di parte civile nel processo penale comporta il trasferimento nel processo penale dell’azione civile, con la conseguenza che il passaggio in giudicato della sentenza penale che ha statuito anche in merito all’accertamento della responsabilità civile preclude qualsiasi ulteriore accertamento in sede civile. … A tal fine la liquidazione del danno può essere effettuata facendo ricorso al metodo equitativo…”.
– Cass. civ., sent. 29.11.1994 n. 10201: “Il risarcimento dei danni non patrimoniali postula che la responsabilità dell’autore di un fatto illecito sia affermata in base all’accertamento di un fatto che integri gli estremi di un reato”(In termini analoghi, pur nella vigenza dell’abrogato c.p.p. si leggano Cass. 22 ottobre 1968, n. 3400, 10 dicembre 1968, n. 3935 ; 5 febbraio 1969, n. 378; 29 giugno 1984, n. 3858).
In chiusura, degna di nota Cass., sez. lav., 1.06.2004 n. 10480, che si attaglia al caso de quo, avendo risolto in senso positivo il quesito sulla risarcibilità ad opera del Giudice civile dei postumi clinici di un delitto di lesioni personali accertato in sede penale:
“Anche alla luce del vigente art. 651 c.p.p., nel giudizio civile di risarcimento del danno la sentenza penale irrevocabile di condanna ha autorità di cosa giudicata quanto alla sussistenza del fatto in tutti i suoi elementi costitutivi accertati dal giudice penale, e, nel caso di lesioni personali, devono essere comprese tra detti elementi anche le conseguenze delle lesioni; pertanto, il giudice civile non può ritenere che la malattia abbia avuto conseguenze diverse da quelle accertate in sede penale, ma può tuttora prendere in considerazione, ai fini del risarcimento, gli effetti dannosi verificatisi successivamente alla sentenza penale”.
II) Esame degli artt. 185 comma 2 c.p., e 2043 e ss. c.c.
Fermo il richiamo al citato art. 651 c.p.c., sia solo il caso di mettere in luce come la responsabilità civile in parola derivi altresì dal combinato disposto degli artt. 185, comma 2, c.p., da un lato, ed artt. 2043 e 2059 c.c., dall’altro.
A norma dell’art. 185, comma 2, c.p., “Ogni reato che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale obbliga al risarcimento il colpevole …”.
È noto, poi, che il disposto dell’art. 2043 c.c. obblighi chiunque abbia cagionato un danno civile al risarcimento, e che l’art. 2059 c.c. statuisca il dovere di risarcire il danno non patrimoniale nei soli casi stabiliti dalla legge, casi in cui rientra la fattispecie normativa del citato art. 185, comma 2, c.p..
Giorgio Vanacore
Avvocato del Foro di Napoli
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