“Condizione necessaria per l’utilizzabilità delle intercettazioni è che la
Le Sezioni Unite Penali hanno elaborato il suddetto principio di diritto, affermando altresì che “la circostanza che l’operazione di trasferimento dei dati su CD-ROM avvenga nei locali dei Carabinieri – potendo costoro usufruire della trasmissione dei dati anche verso il loro impianto da quello della Procura, posto che l’ascolto sia “remotizzato” – non incide sulla utilizzabilità delle intercettazioni”.
La Sentenza è integralmente consultabile sul Sito della Cassazione.
(Corte di Cassazione – Sezioni Unite Penali, Sentenza 23 settembre 2008, n.36359: Intercettazioni telefoniche – Attività di registrazione in remoto – Legittimità).
tratto da FiloDiritto.com
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