La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo e, perché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l’osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia nel caso rilevante non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario; soltanto il caso fortuito ha efficacia scriminante. Quanto agli incidenti causati da un’anomalia della strada, ad esempio un avvallamento, scatta l’obbligo di risarcimento in capo all’ente proprietario, che ha il potere-dovere di vigilare – al di là delle dimensioni dell’infrastruttura e del patrimonio viario – salvo che questo ultimo non dimostri di non avere potuto far nulla per evitare il danno.

Cassazione civile , sez. III, 25 luglio 2008 , n. 20427

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