Cass. civ., sez. III, Sentenza 7 Aprile 2008 , n. 8961
Ai fini della sospensione dell’esecuzione, oltre alla presenza nell’immobile di persone, almeno sessantacinquenni o gravemente handicappate, appartenenti al nucleo familiare, occorra altresì o la mancata disponibilità di altra abitazione o quella di redditi sufficienti ad accedere all’affitto di una nuova casa, per cui la valutazione del reddito a disposizione dell’inquilino (nella specie, Euro 995,00 mensili) deve essere effettuata non in relazione alla possibilità di affitto di un alloggio equipollente a quello oggetto dell’esecuzione, ma in relazione a quella del reperimento in ogni caso di un alloggio a condizioni anche più disagiate di quelle già esistenti, quanto ad estensione di esso e ad ubicazione nel perimetro cittadino, purché pur sempre in astratto idoneo alle esigenze abitative dell’esecutata ed alle sue condizioni personali.
Deve, dunque, affermarsi il principio che nel caso in esame, non è consentita la sospensione dell’esecuzione dello sfatto quando l’esecutato ultrasessantacinquenne percepisce un reddito che gli consente il fitto di un alloggio, anche in condizioni più disagiate, purché adeguato alla situazione personale e alle conseguenti esigenze abitative dell’interessato, anche a condizioni più disagiate (quanto all’ampiezza, alla, ubicazione meno favorevole in città ed alla stessa tipologia dell’immobile), purché adeguato alla situazione personale ed alle conseguenti esigenze abitative dell’interessato.
articolo tratto da CondominioWeb.com
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