articolo tratto da FiloDiritto.com

Ha diritto al risarcimento il soggetto la cui fotografia, senza proprio consenso, è stata pubblicata su un periodico?

La Corte di Cassazione ha statuito affermativamente ricordando che “Fermo restando che la parte lesa dall’indebita pubblicazione della sua immagine ha sempre il diritto al risarcimento dei danni patrimoniali di cui sia in grado di fornire la prova, in base ai principi generali di legge in materia, è indubbio che in molti casi non appare agevole né configurare natura ed entità del pregiudizio propriamente economico, né quantificarne l’importo, pur essendo certi ed incontestabili sia l’illiceità del comportamento dell’autore della pubblicazione, sia il fatto che questi ne abbia tratto vantaggio”.

Per quantificare detto pregiudizio economico la Cassazione ha fatto ricorso all’articolo 158 della Legge sul diritto d’autore, nonostante fosse entrato in vigore successivamente alla pubblicazione delle fotografie. L’Articolo stabilisce che: 1. Chi venga leso nell’esercizio di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante può agire in giudizio per ottenere, oltre al risarcimento del danno che, a spese dell’autore della violazione, sia distrutto o rimosso lo stato di fatto da cui risulta la violazione. / 2. Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile. Il lucro cessante è valutato dal giudice ai sensi dell’articolo 2056, secondo comma, del codice civile, anche tenuto conto degli utili realizzati in violazione del diritto. Il giudice può altresì liquidare il danno in via forfettaria sulla base quanto meno dell’importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti, qualora l’autore della violazione avesse chiesto al titolare l’autorizzazione per l’utilizzazione del diritto. / 3. Sono altresì dovuti i danni non patrimoniali ai sensi dell’ articolo 2059 del codice civile.

La Cassazione ha elaborato il seguente importante principio di diritto:

L’illecita pubblicazione dell’immagine altrui obbliga l’autore al risarcimento dei danni non patrimoniali sia ai sensi dell’articolo 10 Codice Civile, sia ai sensi dell’articolo 29 legge n. 675 n. 1996, – ove la fattispecie configuri anche violazione del diritto alla riservatezza, sia in virtù della protezione costituzionale dei diritti inviolabili della persona, di cui all’articolo 2 Costituzione: protezione costituzionale che di per sé integra fattispecie prevista dalla legge (al suo massimo livello di espressione) di risarcibilità dei danni non patrimoniali, ai sensi dell’articolo 2059 Codice Civile.

L’illecita pubblicazione dell’immagine altrui obbliga al risarcimento dei danni patrimoniali, che consistono nel pregiudizio economico che la vittima abbia risentito dalla pubblicazione e di cui abbia fornito la prova.

In ogni caso, qualora non possano essere dimostrate specifiche voci di danno patrimoniale, la parte lesa può far valere il diritto al pagamento di una somma corrispondente al compenso che avrebbe presumibilmente richiesto per dare il suo consenso alla pubblicazione: somma da determinarsi in via equitativa, con riferimento al vantaggio economico conseguito dall’autore dell’illecita pubblicazione e ad ogni altra circostanza congruente con lo scopo della liquidazione, tenendo conto, in particolare, dei criteri enunciati dall’articolo 158, 2° comma, della legge n. 633 del 1941 sulla protezione del diritto di autore”.

(Corte di Cassazione – Sezione Terza Civile, Sentenza 16 maggio 2008, n.12433: Lesione diritto all’immagine – Risarcimento danno patrimoniale).

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