articolo tratto da FiloDiritto.com

La Cassazione ha ricordato il proprio orientamento secondo cui nella transazione, “se la forma scritta è richiesta ad probationem, la ratifica può avvenire anche per facta concludentia purché risultanti da atti scritti, come la sottoscrizione delle ricevute di accettazione senza riserve in ordine al titolo ed al quantum della somma corrisposta in esecuzione della transazione stessa”.

Nel caso di specie, pertanto, la Cassazione ha ritenuto insindacabile la decisione della Corte d’appello che aveva osservato che “l’atto di transazione e quietanza ha un “inequivoco significato abdicativo di qualsivoglia iniziativa giudiziale relativa al sinistro per cui è causa”, valutazione, questa, del comportamento concludente in tal senso, con la chiara motivazione nel senso che l’avvenuta riscossione della somma era avvenuta a saldo, in esecuzione dell’atto di transazione”.

La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione – Terza Sezione Civile, Sentenza 9 maggio 2008, n.11509: Transazione con falsus procurator – Ratifica tacita).

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