“L’approvazione del bilancio contenente la posta relativa ai compensi degli amministratori non è idonea a configurare la specifica delibera di determinazione del compenso richiesta, in caso di omessa previsione statutaria, dall’art.2389, 1° comma Codice Civile. Può tuttavia ammettersi che accanto (e oltre) all’approvazione del bilancio, avente la funzione sua propria di accertamento della regolarità della rappresentazione contabile, l’assemblea possa anche adottare la delibera di determinazione del compenso degli amministratori, se sussista la prova che l’assemblea convocata soltanto per l’esame e l’approvazione del bilancio, essendo totalitaria, abbia anche espressamente discusso e approvato una specifica proposta di determinazione dei compensi degli amministratori”.
La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.
(Corte di Cassazione – Sezioni Unite Civili, Ordinanza 29 agosto 2008, n. 21933: Società per azioni – Compensi agli amministratori).
tratto da FiloDiritto.com
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