La notificazione della sentenza in forma esecutiva, eseguita alla controparte personalmente, anziché al procuratore costituito ai sensi degli artt. 170, primo comma e 285 c.p.c., – nel regime anteriore alla L. n. 51 del 2006 – non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione né per il notificante né per il notificato. Tale principio è tuttora coerente con le finalità acceleratorie dell’art. 326 c.p.c. e compatibile con il novellato art. 111 Cost. sotto il profilo della ragionevole durata del processo.

Cass. civ. Sez. Unite, 13/06/2011, n. 12898

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