Il Consiglio nazionale forense ha approvato nella seduta amministrativa del 27 maggio scorso una proposta di integrazione del codice deontologico forense per disciplinare l’impegno degli avvocati che dovessero fare i mediatori.
Trattandosi di modifiche delle norme deontologiche la proposta è stata inviata agli Ordini con la circolare n. 13-C-2011 (che trovate in allegato) in modo che essi possano far prevenire le proprie osservazioni e proposte di modifica entro il 30 giugno.
Il Consiglio, esaurito il confronto con gli Ordini, delibererà la novella possibilmente nella seduta amministrativa di metà luglio.
Il testo della modifiche proposte è il seguente:Art. 55 bis – Mediazione –
L’avvocato che svolga la funzione di mediatore deve rispettare gli obblighi dettati dalla normativa in materia e le previsioni del regolamento dell’organismo di mediazione, nei limiti in cui non contrastino con quelle del presente codice.
I. L’avvocato non deve assumere la funzione di mediatore in difetto di adeguata competenza nella materia oggetto del procedimento.
II. Non può assumere la funzione di mediatore l’avvocato:
a) che abbia in corso o abbia avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti;
b) quando una delle parti sia assistita o sia stata assistita negli ultimi due anni da professionista di lui socio o con lui associato ovvero che eserciti negli stessi locali.
In ogni caso costituisce condizione ostativa all’assunzione dell’incaricodi mediatore la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all’art. 815, primo comma, del codice di procedura civile.
III. L’avvocato che ha svolto l’incarico di mediatore non potrà intrattenere rapporti professionali con una delle parti:
a) se non siano decorsi almeno due anni dalla definizione del procedimento;
b) se l’oggetto dell’attività non è diverso da quella del procedimento stesso.
Il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino negli stessi locali.
IV. E’ fatto divieto all’avvocato consentire che l’organismo di mediazione abbia sede, a qualsiasi titolo, presso il suo studio o che quest’ultimo abbia sede presso l’organismo di mediazione.
Art. 16 – Dovere di evitare incompatibilità.
Modifica del canone I nel senso che segue (in corsivo la modifica apportata):
L’avvocato non deve porre in essere attività commerciale o comunque attività incompatibile con i doveri di indipendenza e di decoro della professione forense
Art. 54 – Rapporti con arbitri e consulenti tecnici.
Modifica dell’art. 54 nel senso che segue (in corsivo la modifica apportata):
Art. 54 – Rapporti con arbitri, conciliatori, mediatori e consulenti tecnici.
L’avvocato deve ispirare il proprio rapporto con arbitri, conciliatori, mediatori e consulenti tecnici a correttezza e lealtà nel rispetto delle reciproche funzioni.
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