La qualificazione del decreto di omologa della separazione dei coniugi quale titolo per l’iscrizione di ipoteca rende legittima quest’ultima esclusivamente a garanzia dei crediti che trovano causa immediata e diretta nel primo, dovendo trovare tutela ogni eventuale diverso ed ulteriore credito negli strumenti specificamente a tale scopo previsti e non potendo estendersi l’ambito di quella disposizione qualificatoria, di per sé eccezionale in quanto derogatoria al regime generale dell’art. 2740 c.c. al di là del suo tenore testuale, anche a garanzia del debitore ed in ossequio al principio della tassatività dei titoli di iscrizione ipotecaria o, in generale, di riconoscimento di privilegi. (Cassazione civile sez. III, 16/07/2024, n.19584) [omissis]

RILEVATO CHE

Am.El. chiese un finanziamento di duecentomila Euro ad una banca di credito cooperativo e, dato che l’apertura di credito gli venne negata per una valutazione negativa del suo merito creditizio, apprese dell’avvenuta iscrizione ipotecaria su un immobile di sua esclusiva proprietà in quanto la ex moglie Ma.Ma. aveva iscritto ipoteca per quattrocentonovantamila Euro in data 27/02/2017;

Am.El. agì in giudizio, dinanzi al Tribunale di Cuneo, nei confronti di Ma.Ma. per ottenere l’accertamento dell’illegittimità dell’iscrizione ipotecaria per essere stata effettuata per un credito che non poteva essere garantito da ipoteca (quello dell’assegno divorzile) e in quanto egli aveva già integralmente soddisfatto le ragioni di credito della moglie, nonché al fine di ottenere il risarcimento dei danni (da illegittima iscrizione ipotecaria);

la domanda vene rigettata, nel contraddittorio con la convenuta, dal Tribunale di Cuneo, con sentenza n. 98/2020 del 20/01/2020;

la Corte d’Appello di Torino, adita dal soccombente, ha, nel ricostituito contraddittorio delle parti, rigettato l’impugnazione;

avverso la sentenza della Corte territoriale propone ricorso per cassazione, con atto affidato a tre motivi, Am.El.; risponde con controricorso Ma.Ma.;

il Procuratore Generale non ha preso conclusioni; entrambe le parti hanno depositato memoria per l’adunanza camerale del 2/05/2024, alla quale la causa è stata trattenuta per la decisione.

Diritto

CONSIDERATO CHEin via preliminare rileva il Collegio che la sentenza è priva di dati identificativi, ossia di stampigliatura in alto a destra recante il numero e la data di pubblicazione;

la circostanza non è, tuttavia determinante ai fini del rispetto dell’art. 369 comma 2, n. 2 cod. proc. civ., poiché le parti concordano nell’identificare la sentenza come quella della Corte d’Appello di Torino, recante n. 863 del 2021, decisa in data 20/07/2021, pubblicata il 26/07/2021 e notificata in data 27/07/2021, cosicché l’impugnazione per cassazione risulta pure ritualmente proposta, in quanto il ricorso di Am.El. è stato notificato il 19/10/2021, nel rispetto del termine di cui all’art. 326 cod. proc. civ., da computarsi con la sospensione nel periodo feriale, non trattandosi di causa esclusa da essa, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 742 del 7/10/1969;

ciò posto, i motivi di ricorso sono i seguenti: primo motivo: violazione degli artt. 2808,2809 e 2818 cod. civ., nonché erronea interpretazione degli artt. 4, comma 8, e 5 della legge n. 898 del 1/12/1970, in quanto alla data dell’iscrizione ipotecaria il credito riveniente dal decreto di omologa della separazione dei coniugi, emanato in data 26/03/2012, tutelabile con l’iscrizione ipotecaria a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 1988, era stato già integralmente estinto al momento della costituzione dell’ipoteca da parte della Ma.Ma., avvenuta in data 27/02/2017, in quanto ne era stata pattuita durata di tre anni (trentasei mesi) e non vi erano altri provvedimenti giudiziali costituenti titolo legittimante l’iscrizione ipotecaria;

secondo motivo: nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. in relazione all’art. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ. e violazione degli artt. 99 e 112 cod. proc. civ. e 2884 cod. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per motivazione apparente e comunque omessa in relazione alla domanda di cancellazione dell’iscrizione ipotecaria;

terzo motivo: erronea applicazione dell’art. 2878 n. 3 cod. civ. e violazione dell’art. 1200 cod. civ. nonché degli artt. 24 Costituzione, 99 cod. proc. civ. e 2884 cod. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. in relazione alla necessità di apposita istanza al fine della cancellazione dell’iscrizione ipotecaria; il primo motivo presenta carattere decisivo; l’assunto della Corte territoriale, dell’essere stata iscritta l’ipoteca al fine della tutela dell’assegno divorzile, quale logico sviluppo dell’assegno di separazione, non ha un adeguato addentellato normativo, atteso che i titoli per l’iscrizione ipotecaria sono, nell’attuale assetto normativo, la sentenza di separazione, la sentenza di divorzio e il decreto di omologa della separazione, in forza del combinato disposto degli artt. 2818, cod. civ., 156, comma 5 cod. civ., 8, comma 2, della legge n. 898 del 1970 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 18/02/1988;

il fulcro della motivazione della Corte territoriale è invero che l’iscrizione ipotecaria del 27/02/2017 mirasse a garantire l’adempimento dell’assegno divorzile disposto con ordinanza del presidente del Tribunale di Cuneo del 11/02/2016, confermato con sentenza dello stesso Ufficio giudiziario n. 981 del 2018;

nella specie, alla data dell’iscrizione ipotecaria presa il 27/02/2017, il credito riveniente dall’omologa, con decreto del 26/03/2012 del Tribunale di Mondovì, della separazione dei coniugi Am.El.-Ma.Ma., era già stato integralmente soddisfatto, in quanto di durata triennale (trentasei mesi) e non essendovi contestazione in ordine all’adempimento da parte dell’Am.El.;

a tanto consegue che, in carenza di attribuzione di una specifica attitudine ad essere titolo per l’iscrizione ipotecaria, ai sensi del disposto dell’art. 2818, comma 2, cod. civ., in relazione ai già richiamati articoli del codice civile e della legge n. 898 del 1970, il provvedimento giudiziale di assegnazione dell’assegno divorzile non è suscettibile di essere considerato titolo legittimante l’iscrizione presa dalla Ma.Ma., né argomenti in tal senso possono trarsi dal disposto dell’art. 189 disp. att. cod. civ., che attribuisce la qualità di titolo esecutivo all’ordinanza di cui all’art. 708 cod. proc. civ.;

in altri termini, la qualificazione del decreto di omologa della separazione dei coniugi quale titolo per l’iscrizione di ipoteca rende legittima quest’ultima esclusivamente a garanzia dei crediti che trovano causa immediata e diretta nel primo, dovendo trovare tutela ogni eventuale diverso ed ulteriore credito negli strumenti specificamente a tale scopo previsti e non potendo estendersi l’ambito di quella disposizione qualificatoria, di per sé eccezionale in quanto derogatoria al regime generale dell’art. 2740 cod. civ., al di là del suo tenore testuale, anche a garanzia del debitore ed in ossequio al principio della tassatività dei titoli di iscrizione ipotecaria o, in generale, di riconoscimento di privilegi; il primo motivo di ricorso è, pertanto, fondato; il secondo e il terzo motivo sono assorbiti dall’accoglimento del primo, in quanto da questo strettamente dipendenti;

la controricorrente prospetta, in sede di memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ., la cessazione della materia del contendere, che, tuttavia, non può essere pronunciata, in quanto il ricorrente sia in ricorso che nella memoria insiste sulla domanda di risarcimento danni, sulla quale la Corte territoriale non ha pronunciato in quanto assorbita dal rigetto della domanda di dichiarazione dell’illegittimità dell’iscrizione ipotecaria; il ricorso è, in conclusione, accolto;

la sentenza impugnata è, pertanto, cassata in relazione al motivo accolto e la causa è rinviata, per nuovo accertamento di fatto, alla Corte d’Appello di Torino, in diversa composizione, che, nel procedere a rinnovato esame, dovrà attenersi a quanto qui affermato e alla quale è demandato di procedere alla regolazione delle spese di questo giudizio;

il deposito della motivazione è fissato nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 bis 1 cod. proc. civ..

PQM

P.Q.M.la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo e il terzo motivo di ricorso; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Terza civile, il giorno 2 maggio 2024.

Depositata in Cancelleria il 16 luglio 2024.